Articolo 10 del Codice Penale
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Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello
Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, o
la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi
nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona
offesa.Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole
è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:
1. si trovi nel territorio dello Stato;2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell’ergastolo, ovvero della reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni;3. l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in
cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

