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Articolo 21 del Codice Penale

L’articolo 21 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Pena di morte”.


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Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 21 del Codice Penale italiano: 

[La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell’interno di uno stabilimento penitenziario ovvero,
in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia.
L’esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti.]
– abrogato da articolo 1, decreto legislativo 10 agosto 1944, numero 224

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