Articolo 3 del Codice Penale
Al primo comma viene sottolineato il principio di territorialità, secondo cui i cittadini, ma anche gli stranieri che trovano nel territorio dello Stato italiano, da questo principio vengono fatte salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
Al secondo comma viene specificato che la legge penale obbliga anche i cittadini o gli stranieri che si trovano all’estero, ma solo nei casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
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La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

