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Articolo 30 del Codice Penale

L’articolo 30 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Interdizione da una professione o da un’arte”.


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Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 30 del Codice Penale italiano: 

L’interdizione da una professione o da un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall’abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.

L’interdizione da una professione o da un’arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Penale, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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