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Articolo 32 bis del Codice Penale

L’articolo 32 bis del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese”.


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Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 32 bis del Codice Penale italiano: 

L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Penale, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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