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Articolo 46 Codice Penale

L’articolo 46 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Costringimento fisico”.


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Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 46 del Codice Penale italiano: 

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla
quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Penale, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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