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Articolo 59 del Codice Penale

L’articolo 59 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Circostanze non conosciute o erroneamente supposte ”.


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Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 59 del Codice Penale italiano: 

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Penale, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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