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Articolo 8 del Codice Penale

L’articolo 8 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Delitto politico commesso all’estero” .


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Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 8 del Codice Penale italiano: 

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli
indicati nel n. 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della
giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato,
ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato,
in tutto o in parte, da motivi politici.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Penale, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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