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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 124 del Codice di procedura civile

Articolo 124 del Codice di procedura civile

L’articolo 124 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Interrogazione del sordo e del muto”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 122 ultimo comma.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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