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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 156 del Codice di procedura civile

Articolo 156 del Codice di procedura civile

L’articolo 156 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rilevanza della nullità”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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