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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 155 del Codice di procedura civile

Articolo 155 del Codice di procedura civile

L’articolo 155 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Computo dei termini”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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