L'articolo 154 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Prorogabilità del termine ordinatorio".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
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