Articolo 154 del Codice di procedura civile

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L'articolo 154 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Prorogabilità del termine ordinatorio". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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