L'articolo 156 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Rilevanza della nullità".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
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