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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 176 del Codice di procedura civile

Articolo 176 del Codice di procedura civile

L’articolo 176 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Forma dei provvedimenti”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza.

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. Periodo soppresso.



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