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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 217 del Codice di procedura civile

Articolo 217 del Codice di procedura civile

L’articolo 217 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede all’ammissione delle altre prove.

Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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