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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 261 del Codice di procedura civile

Articolo 261 del Codice di procedura civile

L’articolo 261 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Riproduzioni, copie ed esperimenti”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l’impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.

Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.

Il giudice presiede all’esperimento e, quando occorre, ne affida l’esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell’articolo 193.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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