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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 260 del Codice di procedura civile

Articolo 260 del Codice di procedura civile

L’articolo 260 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Ispezione corporale”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all’ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.

All’ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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