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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 259 del Codice di procedura civile

Articolo 259 del Codice di procedura civile

L’articolo 259 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Modo dell’ispezione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

All’ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico, anche se l’ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo a norma dell’articolo 203.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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