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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 308 del Codice di procedura civile

Articolo 308 del Codice di procedura civile

L’articolo 308 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell’udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all’art. 178 commi terzo, quarto e quinto.

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l’accoglie.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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