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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 311 del Codice di procedura civile

Articolo 311 del Codice di procedura civile

L’articolo 311 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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