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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 348 bis del Codice di procedura civile

Articolo 348 bis del Codice di procedura civile

L’articolo 348 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando ravvisa che l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall’articolo 350-bis.

Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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