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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 383 del Codice di procedura civile

Articolo 383 del Codice di procedura civile

L’articolo 383 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Cassazione con rinvio”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

Nel caso previsto nell’articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinunciato.

La corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo.

[Comma abrogato]

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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