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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 426 del Codice di procedura civile

Articolo 426 del Codice di procedura civile

L’articolo 426 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Passaggio dal rito ordinario al rito speciale”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria.

Nell’udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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