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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 425 del Codice di procedura civile

Articolo 425 del Codice di procedura civile

L’articolo 425 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Su istanza di parte, l’associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l’accesso ai sensi del terzo comma dell’articolo 421.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.

Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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