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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 445 del Codice di procedura civile

Articolo 445 del Codice di procedura civile

L’articolo 445 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Consulente tecnico”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell’articolo 424.

Nei casi di particolare complessità il termine di cui all’articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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