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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.46 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.46 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.46 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Provvedimenti del giudice”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando all’esito dell’istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall’articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.

A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l’intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.

Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l’elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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