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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 481 del Codice di procedura civile

Articolo 481 del Codice di procedura civile

L’articolo 481 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Cessazione dell’efficacia del precetto”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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