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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 494 del Codice di procedura civile

Articolo 494 del Codice di procedura civile

L’articolo 494 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese con l’incarico di consegnarli al creditore.

All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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