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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 572 del Codice di procedura civile

Articolo 572 del Codice di procedura civile

L’articolo 572 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Deliberazione sull’offerta”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta.

Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588.

Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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