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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 58 bis del Codice di procedura civile

Articolo 58 bis del Codice di procedura civile

L’articolo 58 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Ufficio per il processo”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l’ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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