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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 593 del Codice di procedura civile

Articolo 593 del Codice di procedura civile

L’articolo 593 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rendiconto”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’amministratore, nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.

Al termine della gestione l’amministratore deve presentare il rendiconto finale.

I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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