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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 64 del Codice di procedura civile

Articolo 64 del Codice di procedura civile

L’articolo 64 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Responsabilità del consulente”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni.
Si applica l’articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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