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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 68 del Codice di procedura civile

Articolo 68 del Codice di procedura civile

L’articolo 68 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Altri ausiliari”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.

Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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