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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 737 del Codice di procedura civile

Articolo 737 del Codice di procedura civile

L’articolo 737 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Forma della domanda e del provvedimento”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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