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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 762 del Codice di procedura civile

Articolo 762 del Codice di procedura civile

L’articolo 762 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Termine”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.

Se alcuno degli eredi è minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finchè non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.



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