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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 763 del Codice di procedura civile

Articolo 763 del Codice di procedura civile

L’articolo 763 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Provvedimento di rimozione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice di pace su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 numeri 1, 2 e 4.

Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario.

L’istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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