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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 775 del Codice di procedura civile

Articolo 775 del Codice di procedura civile

L’articolo 775 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Processo verbale d’inventario”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il processo verbale d’inventario contiene:
1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;
3) l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
4) l’indicazione delle altre attività e passività;
5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

Se alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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