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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 785 del Codice di procedura civile

Articolo 785 del Codice di procedura civile

L’articolo 785 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Pronuncia sulla domanda di divisione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell’articolo 187.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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