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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 791 del Codice di procedura civile

Articolo 791 del Codice di procedura civile

L’articolo 791 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Progetto di divisione formato dal notaio”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.

Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.

Il giudice provvede come all’ultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell’articolo 187.

L’estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell’articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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