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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 793 del Codice di procedura civile

Articolo 793 del Codice di procedura civile

L’articolo 793 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Convocazione dei creditori”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell’acquirente.



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