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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 819 ter del Codice di procedura civile

Articolo 819 ter del Codice di procedura civile

L’articolo 819 ter del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o l’ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43.
L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.

In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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