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Articolo 137 del Codice della strada

L’articolo 137 del Codice della Strada è rubricato “Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida“.

Ecco il testo: 

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

2. I competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice della Strada, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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