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Articolo 225 del Codice della strada

L’articolo 225 del Codice della Strada è rubricato “Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali“.

Ecco il testo: 

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l’acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;

b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice della Strada, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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