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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice StradaArticolo 239 del Codice della strada

Articolo 239 del Codice della strada

L’articolo 239 del Codice della Strada è rubricato “Norme transitorie relative al titolo VII“.


Ecco il testo: 

1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’anno successivo.

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.


Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice della Strada, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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