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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice StradaArticolo 48 del Codice della strada

Articolo 48 del Codice della strada

L’articolo 48 del Codice della Strada è rubricato “Veicoli a braccia“.


Ecco il testo: 

1. I veicoli a braccia sono quelli:

a) spinti o trainati dall’uomo a piedi;

b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.


Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice della Strada, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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