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Articolo 86 del Codice della strada

L’articolo 86 del Codice della Strada è rubricato “Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi“.

Ecco il testo: 

1. Il servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.812 a € 7.249. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione delle disposizioni di legge è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa da euro 178 a euro 672, nonché la sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese;
b) alla seconda violazione commessa nell’arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa da euro 264 a euro 1.010, nonché la sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi;
c) alla terza violazione commessa nell’arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa da euro 356 a euro 1.344, nonché la sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell’arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa da euro 884 a euro 2.020, nonché la sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice della Strada, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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