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Articolo 90 del Codice della strada

L’articolo 90 del Codice della Strada è rubricato “Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza“.

Ecco il testo: 

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.

2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice della Strada, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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