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AvvocatoDigitale.comBlogCostituzioneArticolo 118 della Costituzione Italiana

Articolo 118 della Costituzione Italiana

L’articolo 118 della Costituzione

Ecco il testo: 

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla
base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di
intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà

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