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Articolo 18 della Costituzione italiana

L’articolo 18 della Costituzione, stabilisce la libertà di associazione, che può avvenire senza autorizzazione e chiaramente per fini leciti.

Al secondo comma limita il tipo di associazioni che non devono essere segrete, con scopi politici o militari.

Ecco il testo: 

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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