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Articolo 22 della Costituzione italiana

L’articolo 22 della Costituzione, nella sua brevità, descrive un concetto fondamentale relativo alla capacità giuridica, che si acquista alla nascita e di cui l’uomo non può esserne privato per motivi politici.

Lo stesso vale per la cittadinanza e per il nome.

Ecco il testo: 

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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